Reclami

L’opinione dei nostri clienti è per noi di fondamentale importanza.

Se il servizio offerto da Assicurazioni Benincasa (Benincasa Giuseppe Luca) il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di tuo gradimento, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ti invitiamo ad inviarci eventuali reclami a: Assicurazioni Benincasa (Benincasa Giuseppe Luca) – Ufficio Reclami – Via Piave n. 12 – 88046 Lamezia Terme (CZ); fax 0968.29048 PEC: assicurazionibenincasa@pec.it – e-mail: info@assicurazionibenincasa.it

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Qualora non ti ritieni soddisfatto dall’esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni dalla ricezione del reclamo, potrai rivolgerti all’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) – Servizio Tutela del Consumatore – via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, – Telefono: 06.421331 – Fax: n. 06.42133206 mail: scrivi@ivass.it
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Intermediario e dalla Compagnia.

Visualizza regolamento completo.

Il reclamante ha la possibilità, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, di rivolgersi all’Autorità di Vigilanza, come sopra indicato, o di utilizzare sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:

– la conciliazione paritetica: in caso di controversia relativa ad un sinistro r.c. auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’accordo con l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA);

– la mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010, attraverso la presentazione di una domanda all’Organismo di mediazione scelto liberamente dalle parti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l’assistenza di un avvocato. Non si applica in caso di controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli;

– la convenzione di negoziazione assistita ai sensi del D.L. 132/2014, la quale si applica per esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli. Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati o di un unico avvocato;

– l’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. c.p.c., nel caso la competenza arbitrale sia prevista da una o più clausole del contratto di assicurazione o attraverso la stipulazione di un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia;- l’Arbitro per le controversie finanziarie, istituito presso la CONSOB e competente per le questioni attinenti la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nel collocamento di prodotti assicurativi finanziari che comportino richieste di somme di denaro fino a 500.000 euro. Sono escluse dall’ambito di cognizione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie i danni che non hanno natura patrimoniale e che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza. Il ricorso può essere proposto quando sui medesimi fatti oggetto dello stesso non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

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