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Glossario

Ogni settore ha il suo linguaggio e spesso gli addetti ai lavori per abitudine tendono a dare per scontato il significato delle parole. Nel mondo delle assicurazioni i termini sono tanti e possono essere interpretati in modo errato, per questo motivo abbiamo deciso di elaborare un piccolo glossario che spieghi in modo semplice e univoco il loro significato.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso contemporaneamente a questo o in epoca successiva per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

Assicurato

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto all’assicurazione.

Assicuratore

La Società che sottoscrive la polizza.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica alla quale deve essere corrisposta la prestazione prevista dal contratto qualora si verifichi l’evento assicurato.

Contraente

La persona fisica o giuridica che, insieme all’Assicuratore, sottoscrive la polizza, e a cui, in generale, fanno riferimento gli obblighi che derivano dalla stessa.

Contratto (o polizza) di Assicurazione sulla vita

Contratto di Assicurazione con il quale la Società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quale il decesso o la sopravvivenza ad una certa data.
Nell’ambito delle Polizze di Assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

Deduzione e Detrazione

La deduzione e la detrazione rappresentano due modalità diverse per riconoscere delle agevolazioni fiscali.

La deduzione fiscale è un’agevolazione che opera sul reddito imponibile anziché (come per le detrazioni) sull’imposta. Ciò significa che, al momento di calcolare il reddito “imponibile” (quello su cui vengono applicate le aliquote percentuali delle imposte sui redditi) vengono “dedotte” le somme deducibili.

Tra gli oneri deducibili rientrano i contributi versati nelle forme di previdenza complementare previste dalla normativa (D.lgs 252/2005), come i Fondi Pensione e i Piani Individuali di Previdenza. La soglia massima di deducibilità della contribuzione è fissata in €5.164,57 e comprende sia i contributi versati direttamente dal contraente (c.d. volontari), sia, nel caso di lavoratori dipendenti che aderiscano a tali forme di previdenza complementare sulla base di un accordo legato al contratto di lavoro che preveda il conferimento del TFR, quelli che sono a carico del datore di lavoro e quelli trattenuti direttamente in busta paga al lavoratore. Possono essere dedotti anche i premi versati sulle polizze dei familiari fiscalmente a carico, sempre nel limite dei €5.164,57 previsti per il produttore di reddito. Sfruttando appieno l’agevolazione in questione si può avere un risparmio fiscale considerevole, che per redditi oltre i 30.000 annui si attesta mediamente sul 40% del versato, quindi stiamo parlando di risparmiare € 2.000 di imposta su €5.000 accantonati.

La detrazione fiscale, invece, è un’agevolazione che opera sull’imposta anziché (come per le deduzioni) sul reddito imponibile. In pratica, dopo che sul reddito imponibile (quello su cui vengono applicate le aliquote percentuali delle imposte sui redditi) è stata calcolata l’imposta, da questa somma vengono “detratte” le somme detraibili.
In ambito assicurativo sono detraibili in particolare i premi dei contratti ramo vita relativi alla copertura del caso di morte e nel ramo danni i premi delle polizze infortuni relativamente alle garanzie di invalidità permanente (per i.p. oltre la soglia del 5%) e morte. La soglia di detraibilità è fissata, complessivamente per tutti i contratti detenuti dal contraente, in €530,00 con aliquota di recupero fiscale pari al 19%. Pertanto il risparmio fiscale massimo pro capite è di €100,70.

Fascicolo Informativo

L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Scheda sintetica (per i contratti con partecipazione agli utili); Nota informativa; Condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento del fondo interno per le polizze unit-linked o del regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili; Glossario; Modulo di proposta.

Fondi comuni d’investimento (o Fondi aperti mobiliari)

Fondi d’investimento costituiti da Società di gestione del risparmio, che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consentono in ogni momento a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporzionale.
A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie: azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).

Fondo Interno

Fondo d’investimento per la gestione delle polizze Unit Linked costituito all’interno della Società e gestito separatamente dalle altre attività finanziarie della Società stessa, in cui vengono fatti confluire i premi versati dal Contraente i quali, al netto dei costi, vengono convertiti in quote (Unit) del Fondo stesso.
A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie: azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).

Franchigia

L’importo prestabilito che viene dedotto dal risarcimento. Detto importo rimane a carico dell’Assicurato che non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare da altri.

Infortunio

L’infortunio è per definizione un evento dovuto a causa fortuita (non prevedibile o inevitabile), violenta (immediata, concentrata nel tempo) ed esterna (non interna al nostro organismo, dunque non una malattia) che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili (risultanti da certificazione medica) che hanno come conseguenza la morte, un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea.
Ad es. sarà considerato infortunio la frattura del piede che il conducente di un veicolo ha subito in seguito ad incidente stradale (in quanto evento dovuto a causa fortuita, violenta e non interna all’organismo).

Intermediario

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o Proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

Ivass

Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni. Il 1° gennaio 2013 l’IVASS è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell’ISVAP. L’istituzione dell’IVASS, ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, mira ad assicurare la piena integrazione dell’attività di vigilanza assicurativa attraverso un più stretto collegamento con quella bancaria.

Massimale

Per massimale si intende la cifra massima indennizzabile dall’assicuratore in caso di sinistro. Oltre quella soglia, è l’assicurato a dover provvedere con risorse proprie per la differenza.

Malattia

Per malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Nota informativa

Documento contenuto nel fascicolo informativo redatto secondo le disposizioni dell’IVASS che la Società (Assicuratore) deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Premio

Il premio è il corrispettivo che il Contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a versare a fronte dell’impegno dell’Assicuratore di adempiere alle prestazioni previste dal contratto stesso al verificarsi di un determinato evento.

Prestazione Assicurata

La prestazione assicurata rappresenta l’impegno che si assume l’assicuratore nei confronti del beneficiario nel caso in cui si dovesse verificare l’evento previsto dal contratto. Tale impegno normalmente consiste in una somma di denaro, che può essere concessa sotto forma di capitale o rendita per fatti inerenti alla vita umana, oppure sotto forma di indennizzo per i danni provocati da una delle circostanze coperte dalla polizza.

Regola Proporzionale

Norma del Codice Civile (art. 1907) che stabilisce che in caso di danno subito da un bene, assicurato per un valore inferiore al suo valore, al momento del sinistro determinato secondo criteri contrattualmente stabiliti, l’indennizzo spettante a termini di polizza sarà ridotto in proporzione diretta al rapporto fra i due valori.

Rendita

La prestazione assicurata in un contratto di assicurazione può essere erogata al beneficiario, anziché sotto forma di capitale versato in un’unica soluzione, attraverso un versamento periodico che prende il nome di rendita.

Responsabilità civile

La responsabilità civile è stabilita dal legislatore a tutela degli interessi del singolo individuo (danneggiato), ponendo in capo al danneggiante l’obbligo di risarcire i danni provocati a terzi.

In ambito assicurativo, per assicurazione della responsabilità civile si intende il contratto di assicurazione mediante il quale l’assicuratore si impegna a coprire il patrimonio dell’assicurato, in caso di sinistro, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi e del quale l’assicurato risulta essere responsabile.
Si pensi, ad es., alla Polizza di Responsabilità Civile Auto, tramite la quale l’Assicuratore tutela il proprio Assicurato in caso di sinistro stradale con colpa, risarcendo la parte lesa.

Rischio

Il rischio è l’oggetto del contratto di assicurazione e consiste nella probabilità che un determinato evento si verifichi (deve pertanto essere un evento futuro e incerto).

Il contratto di assicurazione ha lo scopo di trasferire gli effetti del verificarsi dell’evento dal soggetto che corre il rischio ad un altro soggetto, l’assicuratore. Se non vi è rischio non vi può essere assicurazione. Perciò, se il rischio non esiste o cessa prima della conclusione del contratto di assicurazione, il contratto stesso è nullo, come se non fosse mai esistito. Si pensi ad es. ad un contratto di assicurazione di una persona già morta prima della stipula, questo contratto sarà certamente nullo.

Ai fini della stipulazione della polizza assicurativa l’attenta valutazione del rischio ha una grande importanza. L’assicuratore, infatti, può efficacemente calcolare la probabilità di accadimento dell’evento (il rischio, appunto) solo se compie una approfondita analisi di tutti i fattori che la determinano e a tal fine sono fondamentali le dichiarazioni fatte da colui che vuole stipulare il contratto assicurativo. Le eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti da parte di chi intenda stipulare l’assicurazione, infatti, sono controproducenti perché possono comportare la modifica o (nei casi più gravi) l’annullamento del contratto e, se rese con dolo o colpa grave, anche la perdita dei premi e il mancato indennizzo dei sinistri eventualmente verificatisi.

Rivalsa

Diritto che spetta all’Assicuratore di richiedere al responsabile del danno il pagamento della somma versata all’Assicurato a titolo di risarcimento. Tale diritto è contrattualmente rinunciabile da parte dell’Assicuratore.

Scoperto

La parte di danno espressa in percentuale che resta a carico dell’Assicurato. Tale percentuale (scoperto) di danno non può essere diversamente assicurata, pena la perdita del diritto all’indennizzo.

Sinistro

Per sinistro si intende il verificarsi del rischio per il quale è presente la garanzia assicurativa, ovvero l’evento che si verifica nei termini e nelle condizioni previste in polizza e che obbliga l’assicuratore ad indennizzare all’assicurato i conseguenti danni, secondo le pattuizioni contrattuali.
Esempi: in una polizza contro gli incendi, il sinistro è rappresentato dall’incendio che colpisce la cosa assicurata; nell’assicurazione vita, invece, il sinistro corrisponde al decesso dell’assicurato che determina il pagamento al beneficiario designato in polizza, da parte dell’Impresa, delle prestazioni garantite dal contratto in caso di morte.

In ambito di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, si parla di sinistro con colpa quando la responsabilità dell’evento viene attribuita per almeno il 51% all’assicurato, di sinistro con colpa paritaria quando la responsabilità è divisa fra le due controparti e di sinistro senza colpa quando l’assicurato ha lo 0% di colpa. Il concorso di colpa, in caso di incidente tra due veicoli, è presunto dal codice civile al 50% tra le due parti.

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